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Corte d'Appello di Bologna > Da perdita di chances
Data: 22/04/2006
Giudice: Benassi
Tipo Provvedimento: Sentenza
Numero Provvedimento: 113/06
Parti: Armando M / Sicurbologna srl
QUADRO ASPIRANTE ALLA PROMOZIONE A DIRIGENTE – MANCATA ILLEGITTIMA ATTRIBUZIONE DELLA QUALIFICA DIRIGENZIALE - RISARCIMENTO DANNO DA PERDITA DI CHANCE - SUSSISTE - LIQUIDAZIONE EQUITATIVA DEL DANNO – CALCOLO PROBABILISTICO DELLA CHANCE DI PROMOZIONE.


Art. 1175 c.c. e 1375 c.c.

Art. 1226 c.c.

Art. 3 e 4 CCNL dirigenti dell’Ente F.S.

Un quadro delle Ferrovie dello Stato, non immesso nella dirigenza nonostante il superamento della prova di idoneità finale del corso di formazione dirigenziale, chiedeva al Pretore di Ancona di accertare l’illegittimità della condotta tenuta dal datore di lavoro, il quale, avendo omesso di motivare il risultato della valutazione comparativa effettuata tra tutti gli idonei, aveva violato l’obbligo di correttezza e buona fede, impedendo qualunque verifica di regolarità ai dipendenti esclusi, nonché di condannare le Ferrovie al risarcimento del danno conseguente alla mancata attribuzione della qualifica dirigenziale. Il Pretore rigettava la domanda mentre il Tribunale di Ancona, in accoglimento dell’appello proposto dal dipendente, riformava la pronuncia di primo grado, dichiarando il diritto del lavoratore al risarcimento del danno per perdita di chance, nella misura del 70% dei maggiori introiti che gli sarebbero derivati per differenze retributive in relazione alla qualifica di dirigente, quantificando la chance dal rapporto tra i dipendenti promossi dirigenti (33) e quelli che avevano seguito il corso di formazione e superato la prova di valutazione (44). La Corte di Cassazione, dopo aver evidenziato che si era formato giudicato sulla violazione di correttezza e buona fede sulla selezione dei dipendenti per l’accesso alla qualifica di dirigente, in parziale accoglimento del motivo di ricorso proposto dalle Ferrovie dello Stato, cassava la decisione del Tribunale marchigiano, rinviando alla Corte di Appello di Bologna per un nuovo esame. La Suprema Corte in particolare - una volta evidenziata la correttezza della sentenza impugnata nella parte in cui aveva fatto ricorso al criterio equitativo per la determinazione del danno risarcibile, individuandone il canone applicativo nella probabilità di promozione che aveva il dipendente da valutare con giudizio ex ante - censurava l’impugnata sentenza in quanto nel calcolo della percentuale di probabilità che il lavoratore possedeva, non aveva immotivatamente considerato nel denominatore del rapporto gli Ispettori che avevano ex sé l’idoneità alla nomina di dirigente.La Corte di Appello di Bologna adita con ricorso in riassunzione del lavoratore, accertato effettivamente che ai sensi degli artt. 3 e 4 del ccnl dirigenti dell’Ente F.S. gli Ispettori erano ritenuti idonei alla nomina dirigenziale per il fatto stesso di rivestire tale qualifica e che pertanto la contrattazione collettiva consentiva che la scelta a dirigente ricadesse indifferente sia sui quadri idonei al corso sia sugli Ispettori, applicando il principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte in punto a determinazione di chance di promozione, quantifica il relativo danno nella misura del 56% dei maggiori introiti che sarebbero derivati per differenze retributive in relazione alla qualifica di dirigente. Tale percentuale viene calcolata in base al rapporto tra il totale degli aspiranti alla promozione a dirigente (415, di cui 44 quadri risultati idonei al corso e 371 Ispettori) e tutte le promozioni disposte dalle Ferrovie (232, di cui 33 scelti tra i quadri risultati idonei al corso di formazione). Infatti secondo i Giudici bolognesi ai fini della quantificazione del danno patito dal lavoratore nel più generale ambito della liquidazione equitativa, le probabilità di promozione del lavoratore devono essere espresse dal rapporto fra il numero complessivo dei dipendenti nominati a dirigente ed il numero complessivo dei potenziali destinatari della nomina.